Abbiamo già fatto brevi accenni alla normativa
penale legata alla raccolta dei funghi in un precedente post. Il
tutto è stato fatto molto sommariamente, ma se qualcuno volesse un
approfondimento o avesse domande da rivolgere, può sempre postare un
commento con la relativa domanda.
Le leggi però non sono solo penali, sono anche di
natura amministrativa, come, ad esempio, le contravvenzioni al codice
della strada.
Nel nostro caso specifico la Regione Emilia Romagna
ha disciplinato la raccolta dei funghi con la legge 2 aprile 1996 n.
6.
Se volete andare a leggerla potrete trovarla e
reperirla su molti siti, ed in particolare sul sito della regione
Emilia-Romagna.
Oggi non vorrei esaminarla tutta, ma mi vorrei
soffermare sul particolare regime di divieto di raccolta funghi nei
castagneti da frutto, dal momento che l'opinione comune è che dal 1°
agosto al 31 ottobre sia vietato entrare nei castagneti da frutto
coltivati.
Ebbene la legge regionale Emilia Romagna in realtà
non contiene detto divieto, ma lascia la facoltà agli enti
competenti di poter disporre dei divieti particolari, e quindi tali
divieti devono essere rinnovati di anno in anno con atto del
dirigente del Comprensorio Imolese.
Ed anche quest'anno pare proprio che il dirigente
del Comprensorio Imolese abbia emesso l'ordinanza n. 1 del 31 luglio
2013 con la quale è ha ordinato il divieto di raccogliere funghi nei
castagneti da frutto coltivati.
L'ordinanza è stata poi spedita ai vari comuni
della ex Comunità Montana della Valle del Santerno e pare che molti
di essi, sebbene non tutti, l'abbiano già pubblicata nell'albo
pretorio. Di certo l'ha fatto il Comune di Castel del Rio, in data 1
agosto 2013.
In tale ordinanza viene specificato che nel periodo
dal 5 agosto al 30 ottobre è vietata la raccolta di funghi nei
castagneti da frutto coltivati.
Sembra tutto chiaro, ed invece così non è.
Infatti non è mai stato specificato da nessuna
parte come sia possibile qualificare un "castagneto da frutto
coltivato". Ovvero: quando possiamo dire di trovarci in un
castagneto da frutto coltivato? Domanda di non poco conto, perchè la
Toscana ha emesso una legge ove specifica chiaramente quale debba
essere la caratteristica di un castagneto da frutto coltivato, mentre
la regione Emilia Romagna non lo ha specificato. E quindi come
facciamo a capirlo, se non è specificato da nessuna parte e magari
ci troviamo in un castagneto ancora con tutte le felci non sfalciate?
Lasciando da parte il buon senso che ci fa capire bene se un
castagneto è da frutto ed è coltivato, magari ci sono altre volte
in cui francamente potremo anche non capirlo, sia per il fatto che il
castagneto sia stato lasciato in abbandono da un anno o più, o
magari perchè proprio non ce ne accorgiamo.
Ecco: se non è dato capire che il castagneto sia da
frutto e coltivato, allora sarebbe difficile comminare la sanzione.
L'altro elemento spesso fuorviante è che si sente
dire che nei castagneti non ci si può andare in quel periodo. In
realtà ci si può andare eccome (sempre che non siano recintati)
perchè il divieto si riferisce solo alla raccolta funghi, ma non al
divieto di ingresso in essi. Spesso infatti, per recarci in una
pallonata o in un bosco di essenze diverse dal Castagno, o magari
miste, dobbiamo passare attraverso un castagneto coltivato, e questo
NON E' VIETATO. In sostanza, tutte le pretese di divieto di passaggio
da parte dei castanicoltori (che vanno comunque sempre rispettati) a
volte raggiungono un parossismo spesso non accettabile, visto che se
il castagneto non è recintato e si volesse attraversarlo per
raggiungere boschi di altre essenze, i fungaioli lo possono fare,
eccome. Semplicemente però non possono raccogliere funghi nei
castagneti coltivati.
Se però il fungaiolo dovesse violare il divieto di
raccolta, egli sarebbe certamente sanzionabile con una multa da 25
euro a 154 euro. In aggiunta al pagamento della sanzione pecuniaria
ricordo anche che per il comma 2° dell'art. 14 LR 6/1996 "Il
compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca
dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la
legittima provenienza". Ciò significa che se si dovesse
raccogliere un fungo in un castagneto coltivato, solo questo fungo
sarebbe oggetto di confisca, ma non gli altri, che si sono raccolti
altrove. Il problema consiste però nello stabilire come determinarne
la legittima provenienza. Dal mio punto di vista, se si è a rischio
di accertamenti dovendo passare attraverso un castagneto coltivato
dopo aver raccolto altri funghi in un bosco diverso dal castagno o in
castagno non coltivato, sarebbe bene fare una foto del luogo di
raccolta, con i relativi funghi raccolti. Se poi si avesse anche un
GPS con traccia del percorso effettuato, sarebbe ancora meglio e si
potrebbe quindi dimostrare con certezza che i funghi posseduti non
provengono da zone vietate, sia perchè si è fatto il tragitto in
zone non vietate, sia perchè si ha la foto del fungo e della zona di
raccolta. E così i funghi regolari non potranno esservi confiscati.
Chiaramente bisogna sempre avere con sè il permesso
di raccolta, rispettare l'ambiente, e soprattutto rispettare le
leggi.
Tuttavia non bisogna mai soggiacere alle chiacchiere
da bar o alla violenza verbale o psicologica che dobbiamo subire dai
prepotenti che si sentono padroni dei boschi o di tutti i sentieri
che passano attraverso castagneti. O anche dei tutori dell'ordine che
magari eccedono nelle loro contestazioni.
La conoscenza delle norme e il rispetto di esse sono
condizione necessaria e sufficiente per poter continuare a
frequentare i nostri boschi con la consapevolezza di essere nel
giusto. Troppe volte infatti abbiamo assistito a vere e proprie
aggressioni da parte di castanicoltori, immotivate, addirittura con
la imposizione del divieto di accedere ai sentieri e alle mulattiere
per fare passeggiate (a me è capitato una volta insieme ai miei
figli). O anche addirittura con la chiusura a mezzo di veri e propri
posti di blocco di alcune strade per far vietare il passaggio a
coloro che volevano solo accedervi proprio per passare in zone non
vietate (è successo a Castel del Rio alla Selva di Massa qualche
anno fa).
Insomma, chi va a funghi responsabilmente e nel
rispetto delle leggi ha gli stessi diritti di chi i castagni li
coltiva.
E la libertà di ciascuno finisce dove inizia la
libertà degli altri.
Magari sugli altri aspetti della normativa, se qualcuno avesse chiarimenti da chiedere, può postare domande.
A breve un esame della normativa della Regione Toscana.