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giovedì 29 agosto 2013

Accesso ai fondi per la raccolta dei funghi – parte 2 – normativa amministrativa Regione Emilia Romagna

Abbiamo già fatto brevi accenni alla normativa penale legata alla raccolta dei funghi in un precedente post. Il tutto è stato fatto molto sommariamente, ma se qualcuno volesse un approfondimento o avesse domande da rivolgere, può sempre postare un commento con la relativa domanda.
Le leggi però non sono solo penali, sono anche di natura amministrativa, come, ad esempio, le contravvenzioni al codice della strada.
Nel nostro caso specifico la Regione Emilia Romagna ha disciplinato la raccolta dei funghi con la legge 2 aprile 1996 n. 6.
Se volete andare a leggerla potrete trovarla e reperirla su molti siti, ed in particolare sul sito della regione Emilia-Romagna.
Oggi non vorrei esaminarla tutta, ma mi vorrei soffermare sul particolare regime di divieto di raccolta funghi nei castagneti da frutto, dal momento che l'opinione comune è che dal 1° agosto al 31 ottobre sia vietato entrare nei castagneti da frutto coltivati.
Ebbene la legge regionale Emilia Romagna in realtà non contiene detto divieto, ma lascia la facoltà agli enti competenti di poter disporre dei divieti particolari, e quindi tali divieti devono essere rinnovati di anno in anno con atto del dirigente del Comprensorio Imolese.
Ed anche quest'anno pare proprio che il dirigente del Comprensorio Imolese abbia emesso l'ordinanza n. 1 del 31 luglio 2013 con la quale è ha ordinato il divieto di raccogliere funghi nei castagneti da frutto coltivati.
L'ordinanza è stata poi spedita ai vari comuni della ex Comunità Montana della Valle del Santerno e pare che molti di essi, sebbene non tutti, l'abbiano già pubblicata nell'albo pretorio. Di certo l'ha fatto il Comune di Castel del Rio, in data 1 agosto 2013.
In tale ordinanza viene specificato che nel periodo dal 5 agosto al 30 ottobre è vietata la raccolta di funghi nei castagneti da frutto coltivati.
Sembra tutto chiaro, ed invece così non è.
Infatti non è mai stato specificato da nessuna parte come sia possibile qualificare un "castagneto da frutto coltivato". Ovvero: quando possiamo dire di trovarci in un castagneto da frutto coltivato? Domanda di non poco conto, perchè la Toscana ha emesso una legge ove specifica chiaramente quale debba essere la caratteristica di un castagneto da frutto coltivato, mentre la regione Emilia Romagna non lo ha specificato. E quindi come facciamo a capirlo, se non è specificato da nessuna parte e magari ci troviamo in un castagneto ancora con tutte le felci non sfalciate? Lasciando da parte il buon senso che ci fa capire bene se un castagneto è da frutto ed è coltivato, magari ci sono altre volte in cui francamente potremo anche non capirlo, sia per il fatto che il castagneto sia stato lasciato in abbandono da un anno o più, o magari perchè proprio non ce ne accorgiamo.
Ecco: se non è dato capire che il castagneto sia da frutto e coltivato, allora sarebbe difficile comminare la sanzione.
L'altro elemento spesso fuorviante è che si sente dire che nei castagneti non ci si può andare in quel periodo. In realtà ci si può andare eccome (sempre che non siano recintati) perchè il divieto si riferisce solo alla raccolta funghi, ma non al divieto di ingresso in essi. Spesso infatti, per recarci in una pallonata o in un bosco di essenze diverse dal Castagno, o magari miste, dobbiamo passare attraverso un castagneto coltivato, e questo NON E' VIETATO. In sostanza, tutte le pretese di divieto di passaggio da parte dei castanicoltori (che vanno comunque sempre rispettati) a volte raggiungono un parossismo spesso non accettabile, visto che se il castagneto non è recintato e si volesse attraversarlo per raggiungere boschi di altre essenze, i fungaioli lo possono fare, eccome. Semplicemente però non possono raccogliere funghi nei castagneti coltivati.
Se però il fungaiolo dovesse violare il divieto di raccolta, egli sarebbe certamente sanzionabile con una multa da 25 euro a 154 euro. In aggiunta al pagamento della sanzione pecuniaria ricordo anche che per il comma 2° dell'art. 14 LR 6/1996 "Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di dimostrarne la legittima provenienza". Ciò significa che se si dovesse raccogliere un fungo in un castagneto coltivato, solo questo fungo sarebbe oggetto di confisca, ma non gli altri, che si sono raccolti altrove. Il problema consiste però nello stabilire come determinarne la legittima provenienza. Dal mio punto di vista, se si è a rischio di accertamenti dovendo passare attraverso un castagneto coltivato dopo aver raccolto altri funghi in un bosco diverso dal castagno o in castagno non coltivato, sarebbe bene fare una foto del luogo di raccolta, con i relativi funghi raccolti. Se poi si avesse anche un GPS con traccia del percorso effettuato, sarebbe ancora meglio e si potrebbe quindi dimostrare con certezza che i funghi posseduti non provengono da zone vietate, sia perchè si è fatto il tragitto in zone non vietate, sia perchè si ha la foto del fungo e della zona di raccolta. E così i funghi regolari non potranno esservi confiscati.
Chiaramente bisogna sempre avere con sè il permesso di raccolta,  rispettare l'ambiente, e soprattutto rispettare le leggi. 
Tuttavia non bisogna mai soggiacere alle chiacchiere da bar o alla violenza verbale o psicologica che dobbiamo subire dai prepotenti che si sentono padroni dei boschi o di tutti i sentieri che passano attraverso castagneti. O anche dei tutori dell'ordine che magari eccedono nelle loro contestazioni.
La conoscenza delle norme e il rispetto di esse sono condizione necessaria e sufficiente per poter continuare a frequentare i nostri boschi con la consapevolezza di essere nel giusto. Troppe volte infatti abbiamo assistito a vere e proprie aggressioni da parte di castanicoltori, immotivate, addirittura con la imposizione del divieto di accedere ai sentieri e alle mulattiere per fare passeggiate (a me è capitato una volta insieme ai miei figli). O anche addirittura con la chiusura a mezzo di veri e propri posti di blocco di alcune strade per far vietare il passaggio a coloro che volevano solo accedervi proprio per passare in zone non vietate (è successo a Castel del Rio alla Selva di Massa qualche anno fa).
Insomma, chi va a funghi responsabilmente e nel rispetto delle leggi ha gli stessi diritti di chi i castagni li coltiva.
E la libertà di ciascuno finisce dove inizia la libertà degli altri.
Magari sugli altri aspetti della normativa, se qualcuno avesse chiarimenti da chiedere, può postare domande. 
A breve un esame della normativa della Regione Toscana.


 

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