Accesso ai fondi per la
raccolta dei funghi – parte 1 – normativa penale
Molto spesso andando in
giro per boschi, e soprattutto castagneti, sento varie persone che
hanno avuto discussioni con i proprietari dei terreni durante le loro
escursioni a funghi. Da un lato ci sono i proprietari che vogliono
tutelare la loro proprietà da quei rari vandali che circolano per i
boschi. E dall'altro ci sono i cercatori di funghi, nella maggior
parte persone rispettose del fondo e dell'ambiente, che d'altro canto
non vorrebbero far altro che circolare liberamente per trovare
qualche bel funghetto.
E devo dire che ho
sentito tutti i tipi di interpretazioni da bar circa le leggi che
regolano la materia. Credo quindi che sia il caso di offrire una
interpretazione sistematica per cercare di chiarire i diritti ed i
doveri di coloro che vanno a funghi; o di coloro che semplicemente
vanno a fare escursioni nelle terre (quasi) selvagge.
Anzitutto dovremo partire
da un semplice dato di fatto: tutti i terreni, o i fondi rurali, del
nostro territorio sono suddivisi in mappali, i quali appartengono
necessariamente a qualcuno, che sia persona fisica, giuridica o ente
pubblico (stato, regione, provincia, comune). Teoricamente quindi
tutto il territorio è proprietà privata.
Se fosse vero che non si
può entrare mai in una proprietà privata, allora non potremmo che
circolare liberamente solo che per le strade, e solo quelle pubbliche
o ad uso pubblico. Ma questo assunto non è vero. Come non è vero,
all'opposto, che si possa entrare liberamente ovunque.
Innanzi tutto dovremo
limitare la nostra disamina alla normativa sui fondi rustici, e non
alle case, perchè ciò che ci interessa è solo la disciplina che è
applicabile ai fondi extraurbani.
E poi dovremo anche
anticipare che le leggi sono tali solo se al precetto (cosa si deve
fare) segue poi una sanzione. E le sanzioni sono di tre tipi, penali
(se si viola la normativa del codice penale), amministrativa (se vi
violano norme amministrative e quindi si ricevono multe) e civili (se
si violano norme civilistiche dei rapporti tra cittadini, e che quindi
diano origine ad un risarcimento del danno).
Dovremo quindi analizzare
i tre ambiti, e partirei dalle sanzioni più gravi, ovvero da quelle rinvenibili dalla
disamina del codice penale.
L'articolo di riferimento
fondamentale è l'articolo 637 c.p. il quale dispone che “chiunque
senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe
viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona
offesa con la multa fino a € 103”.
Come vedrete la norma
pare chiara, ma come tutte le norme va interpretata.
Anzitutto è chiaro che
non si possa entrare in un fondo altrui recinto (ovvero recintato) da
fosso o da siepe viva. La prima cosa da fare è cercare di capire, visto
che non è scritto, quale debba essere la dimensione del fosso, come
della siepe viva. Basta un fossetto di scolo attraversabile con un
passo? È sufficiente una siepina di 30 cm di altezza e larga solo 30
cm? A mio parere, in caso di incertezza, dovrebbe essere chiaro che
sia il fosso che la siepe viva debbano essere stati creati ed
impiantati proprio per evitare l'accesso, e quindi devono essere di
una dimensione tale da essere chiaro che non sono state create solo
per esigenze diverse (scolo acque, estetica ecc.) ma proprio per
creare una barriera all'accesso, e tale funzione deve essere
accertata in base alla condizioni e alla conformazione del luogo.
Cosa si intende invece per “altro stabile riparo”? Ecco,
questo è il punto più delicato, visto che sicuramente una
recinzione può considerarsi stabile riparo, ed è questa la
situazione che ci capita più spesso di incontrare. E quindi se è
ovvio che una recinzione può essere considerata come stabile riparo,
però anche in questo caso non è chiaro come debba essere costruita
questa recinzione per poter avere una vera funzione di tenere lontani
gli intrusi.
Ho sentito di tutto
durante gli incontri fatti al bar o direttamente nei boschi: c'è chi
dice che la recinzione dovrebbe essere di minimo cinque fili, chi
dice che debba essere alta 1,80 mt, ecc., insomma ognuno aveva una
sua interpretazione per poter poi pensare di fare quello che voleva.
Beh, non è proprio così. Anche perchè non bisogna confondere la normativa sui fondi chiusi per i cacciatori, con chi va alla ricerca dei funghi. Non ho infatti trovato una analogia tra la normativa penale e la normativa speciale per la caccia: quindi le norme per la chiusura dei fondi per la caccia (quelle sì che sono chiare e che non lasciano dubbi) non si applicano a chi va a funghi. E' come se noi fungaioli fossimo una razza figlia di un dio minore...
Però è certo che il problema rimane, anche
perchè non sono certo che sia sufficiente una serie di paletti legno collegati con
un solo filo di ferro. Spesso infatti si trovano singoli fili
elettrificati per evitare il passaggio dei cinghiali, o solo alcuni
paletti bassi con due o tre fili solo per evitare l'uscita dai
pascoli di pecore o mucche. Ma a volte si trovano recinzioni quasi
come se fossero palificazioni a difesa di un fortino. Quel che è
certo è che il codice penale non ci dice quale debba essere la
modalità costruttiva della recinzione per rendere il proprio fondo
non accessibile. A mio parere, come nei casi precedenti, se non è
prevista una disciplina concreta, così pure non può essere
applicabile la sanzione se non previa verifica caso per caso se lo
stabile riparo abbia caratteristiche tali da rendere evidente anche
al più inesperto o ingenuo che in quel fondo non ci si può entrare.
E quindi devono essere di una dimensione e conformazione tale da
essere chiaro che non sono state create solo per esigenze diverse
(delimitazione per animali ecc.) ma proprio per creare una barriera
all'accesso di altre persone, e tale funzione deve essere accertata
in base alle condizioni e alla conformazione del luogo. Io, per
evitare questioni, ove trovo una recinzione continua, di dimensioni
tali da essere evidente che non è stata apposta solo per il pascolo
e che per entrarvi debba fare evoluzioni strane, non entro.
Le sentenze sul reato di
cui all'art. 637 c.p.c sono poche, ma vorrei solo segnalarvi il
passaggio di questa sentenza: la n. 11544 del 23-03-2011, della Corte
di Cassazione Penale.
“... Ben diversa,
invece, è la struttura normativa dell'art. 637 c.p.,
che richiede, sotto il profilo materiale, il semplice ingresso
(qualunque siano le modalità) nel fondo altrui (urbano o rustico)
che sia recintato e, sotto profilo soggettivo, il semplice dolo
generico consistente nella volontà di entrare nel fondo altrui pur
sapendo che è recintato. Diversa è anche la ratio legis che va
individuata nell'esigenza di tutelare il proprietario (o possessore)
da tutte quelle ingerenze o turbative che, essendo connotate da una
spiccata invasività (entrare nel fondo recintato) e, quindi, fini a
sè stesse (ingresso "senza necessità"), ledono il
pacifico godimento del bene. p. 3.3. Ora, dal raffronto delle
suddette norme, si può desumere che il reato di ingresso abusivo nel
fondo altrui (art. 637 c.p.) si differenzia dall'invasione di edifici
e terreni (art. 633 c.p.) sotto i seguenti profili: - per il criterio
temporale, nel senso che è configurabile l'ipotesi di cui all'art.
637 c.p. ove l'ingresso sia momentaneo; al contrario, si rientra
nell'ipotesi di cui all'art. 633 c.p. ove l'ingresso e la permanenza
abbiano un'apprezzabile durata nel senso ante illustrato; -
per il criterio soggettivo, atteso che, per la configurabilità del
reato di invasione è necessario il dolo specifico al contrario di
quello di ingresso abusivo...”.
Insomma, se la percezione
del buon senso comune fa ritenere che il fondo sia recintato per
evitare il passaggio di terzi, è evidente che non c'è santo che
tenga: se uno entra, compie un reato.
E quindi il mio consiglio
è quello di evitare di entrare in un fondo recintato, perchè
qualche fungo non vale una condanna penale.

