Visualizzazioni totali

giovedì 30 maggio 2013

Accesso ai fondi per la raccolta dei funghi – parte 1 – normativa penale


Accesso ai fondi per la raccolta dei funghi – parte 1 – normativa penale

Molto spesso andando in giro per boschi, e soprattutto castagneti, sento varie persone che hanno avuto discussioni con i proprietari dei terreni durante le loro escursioni a funghi. Da un lato ci sono i proprietari che vogliono tutelare la loro proprietà da quei rari vandali che circolano per i boschi. E dall'altro ci sono i cercatori di funghi, nella maggior parte persone rispettose del fondo e dell'ambiente, che d'altro canto non vorrebbero far altro che circolare liberamente per trovare qualche bel funghetto.
E devo dire che ho sentito tutti i tipi di interpretazioni da bar circa le leggi che regolano la materia. Credo quindi che sia il caso di offrire una interpretazione sistematica per cercare di chiarire i diritti ed i doveri di coloro che vanno a funghi; o di coloro che semplicemente vanno a fare escursioni nelle terre (quasi) selvagge.
Anzitutto dovremo partire da un semplice dato di fatto: tutti i terreni, o i fondi rurali, del nostro territorio sono suddivisi in mappali, i quali appartengono necessariamente a qualcuno, che sia persona fisica, giuridica o ente pubblico (stato, regione, provincia, comune). Teoricamente quindi tutto il territorio è proprietà privata.
Se fosse vero che non si può entrare mai in una proprietà privata, allora non potremmo che circolare liberamente solo che per le strade, e solo quelle pubbliche o ad uso pubblico. Ma questo assunto non è vero. Come non è vero, all'opposto, che si possa entrare liberamente ovunque.
Innanzi tutto dovremo limitare la nostra disamina alla normativa sui fondi rustici, e non alle case, perchè ciò che ci interessa è solo la disciplina che è applicabile ai fondi extraurbani.
E poi dovremo anche anticipare che le leggi sono tali solo se al precetto (cosa si deve fare) segue poi una sanzione. E le sanzioni sono di tre tipi, penali (se si viola la normativa del codice penale), amministrativa (se vi violano norme amministrative e quindi si ricevono multe) e civili (se si violano norme civilistiche dei rapporti tra cittadini, e che quindi diano origine ad un risarcimento del danno).
Dovremo quindi analizzare i tre ambiti, e partirei dalle sanzioni più gravi, ovvero da quelle rinvenibili dalla disamina del codice penale.
L'articolo di riferimento fondamentale è l'articolo 637 c.p. il quale dispone che “chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a € 103”.
Come vedrete la norma pare chiara, ma come tutte le norme va interpretata.
Anzitutto è chiaro che non si possa entrare in un fondo altrui recinto (ovvero recintato) da fosso o da siepe viva. La prima cosa da fare è cercare di capire, visto che non è scritto, quale debba essere la dimensione del fosso, come della siepe viva. Basta un fossetto di scolo attraversabile con un passo? È sufficiente una siepina di 30 cm di altezza e larga solo 30 cm? A mio parere, in caso di incertezza, dovrebbe essere chiaro che sia il fosso che la siepe viva debbano essere stati creati ed impiantati proprio per evitare l'accesso, e quindi devono essere di una dimensione tale da essere chiaro che non sono state create solo per esigenze diverse (scolo acque, estetica ecc.) ma proprio per creare una barriera all'accesso, e tale funzione deve essere accertata in base alla condizioni e alla conformazione del luogo.
Cosa si intende invece per “altro stabile riparo”? Ecco, questo è il punto più delicato, visto che sicuramente una recinzione può considerarsi stabile riparo, ed è questa la situazione che ci capita più spesso di incontrare. E quindi se è ovvio che una recinzione può essere considerata come stabile riparo, però anche in questo caso non è chiaro come debba essere costruita questa recinzione per poter avere una vera funzione di tenere lontani gli intrusi.
Ho sentito di tutto durante gli incontri fatti al bar o direttamente nei boschi: c'è chi dice che la recinzione dovrebbe essere di minimo cinque fili, chi dice che debba essere alta 1,80 mt, ecc., insomma ognuno aveva una sua interpretazione per poter poi pensare di fare quello che voleva. Beh, non è proprio così. Anche perchè non bisogna confondere la normativa sui fondi chiusi per i cacciatori, con chi va alla ricerca dei funghi. Non ho infatti trovato una analogia tra la normativa penale e la normativa speciale per la caccia: quindi le norme per la chiusura dei fondi per la caccia (quelle sì che sono chiare e che non lasciano dubbi) non si applicano a chi va a funghi. E' come se noi fungaioli fossimo una razza figlia di un dio minore...
Però è certo che il problema rimane, anche perchè non sono certo che sia sufficiente una serie di paletti legno collegati con un solo filo di ferro. Spesso infatti si trovano singoli fili elettrificati per evitare il passaggio dei cinghiali, o solo alcuni paletti bassi con due o tre fili solo per evitare l'uscita dai pascoli di pecore o mucche. Ma a volte si trovano recinzioni quasi come se fossero palificazioni a difesa di un fortino. Quel che è certo è che il codice penale non ci dice quale debba essere la modalità costruttiva della recinzione per rendere il proprio fondo non accessibile. A mio parere, come nei casi precedenti, se non è prevista una disciplina concreta, così pure non può essere applicabile la sanzione se non previa verifica caso per caso se lo stabile riparo abbia caratteristiche tali da rendere evidente anche al più inesperto o ingenuo che in quel fondo non ci si può entrare. E quindi devono essere di una dimensione e conformazione tale da essere chiaro che non sono state create solo per esigenze diverse (delimitazione per animali ecc.) ma proprio per creare una barriera all'accesso di altre persone, e tale funzione deve essere accertata in base alle condizioni e alla conformazione del luogo. Io, per evitare questioni, ove trovo una recinzione continua, di dimensioni tali da essere evidente che non è stata apposta solo per il pascolo e che per entrarvi debba fare evoluzioni strane, non entro.
Le sentenze sul reato di cui all'art. 637 c.p.c sono poche, ma vorrei solo segnalarvi il passaggio di questa sentenza: la n. 11544 del 23-03-2011, della Corte di Cassazione Penale.
... Ben diversa, invece, è la struttura normativa dell'art. 637 c.p., che richiede, sotto il profilo materiale, il semplice ingresso (qualunque siano le modalità) nel fondo altrui (urbano o rustico) che sia recintato e, sotto profilo soggettivo, il semplice dolo generico consistente nella volontà di entrare nel fondo altrui pur sapendo che è recintato. Diversa è anche la ratio legis che va individuata nell'esigenza di tutelare il proprietario (o possessore) da tutte quelle ingerenze o turbative che, essendo connotate da una spiccata invasività (entrare nel fondo recintato) e, quindi, fini a sè stesse (ingresso "senza necessità"), ledono il pacifico godimento del bene. p. 3.3. Ora, dal raffronto delle suddette norme, si può desumere che il reato di ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.) si differenzia dall'invasione di edifici e terreni (art. 633 c.p.) sotto i seguenti profili: - per il criterio temporale, nel senso che è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 637 c.p. ove l'ingresso sia momentaneo; al contrario, si rientra nell'ipotesi di cui all'art. 633 c.p. ove l'ingresso e la permanenza abbiano un'apprezzabile durata nel senso ante illustrato; - per il criterio soggettivo, atteso che, per la configurabilità del reato di invasione è necessario il dolo specifico al contrario di quello di ingresso abusivo...”.
Insomma, se la percezione del buon senso comune fa ritenere che il fondo sia recintato per evitare il passaggio di terzi, è evidente che non c'è santo che tenga: se uno entra, compie un reato.
E quindi il mio consiglio è quello di evitare di entrare in un fondo recintato, perchè qualche fungo non vale una condanna penale.

Nessun commento: